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COMUNE DI RUBIANA –
PROVINCIA DI TORINO
STATUTO COMUNALE
Approvato con deliberazione consiliare
n.42 del 30.11.2000
Vistato dal competente CO.RE.CO. con provv.4467
del 14.12.2000
Pubblicato all’Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi
dal 20.12.2000 al 19.01.2001
Divenuto esecutivo il 20 gennaio 2001 (31° giorno
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio)
Pubblicato sul B.U.R. Piemonte n.9 del 28.2.2001
TITOLO I
NORME E PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA DEL
COMUNE
1. Il Comune di Rubiana è Ente locale territoriale
autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla
Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione
e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia
per il perseguimento dei propri fini istituzionali e
per l’organizzazione e lo svolgimento della propria
attività.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché
di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito
dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi
di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite,
conferite o delegate dalle leggi statali e regionali,
secondo il principio di sussidiarietà.
ART. 2 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il Comune di Rubiana è costituito dalle seguenti
frazioni: Capoluogo, Favella e Mompellato storicamente
riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq.26,76
e confina con i Comuni di Almese, Villardora, Caprie,
Condove, Viù e Valdellatorre.
3. Il palazzo civico sede comunale, è ubicato
nel Capoluogo, in piazza Roma al n.5.
4. Le adunanze degli organi elettivi nonchè delle
commissioni di cui al presente Statuto si svolgono nella
sede comunale.
5. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze
il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi
dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni
o della sede comunale può essere disposta dal
Consiglio, se del caso, previa consultazione popolare.
ART. 3 - STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio
stemma che sono quelli storicamente in uso nonché
riconosciuti nelle forme di legge.
2. Il gonfalone comunale si potrà esibire nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto
delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
3. L’uso e la riproduzione dello stemma per fini
non istituzionali, dovrà essere specificatamente
autorizzato dall’Amministrazione comunale.
ART. 4 - ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico
apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità,
l’integralità e la facilità di lettura.
ART. 5 - FINALITA’ E COMPITI
1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione
del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi
interessi nel rispetto delle caratteristiche e delle
tradizioni storiche, linguistiche, etniche e culturali.
Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale
ed economico ispirandosi ai valori ed obiettivi della
Carta Costituzionale e favorisce e tutela la piena partecipazione
dei cittadini singoli od associati, alle scelte politiche
ed all’attività amministrativa; riconosce,
favorisce e tutela la partecipazione delle formazioni
sociali nelle quali si svolge la personalità
umana.
2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di
libertà, di eguaglianza, di solidarietà
e di giustizia, costituzionalmente garantiti, e concorre
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che ne limitano la realizzazione; in particolare attua,
nei vari settori, il principio delle pari opportunità.
3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle
leggi statali e regionali, attiva tutte le funzioni
amministrative nei settori organici dei servizi sociali,
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, con particolare riguardo al
sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane
e materiali presenti nel territorio montano favorendo
ogni collaborazione con la Comunità Montana Bassa
Val Susa e Val Cenischia, di cui fa parte, e con gli
altri enti pubblici.
4. La sfera di governo del Comune è costituita
dall’ambito territoriale degli interessi della
collettività comunale.
ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione
Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali e culturali operanti
nel suo territorio.
3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1,
la programmazione delle opere e dei servizi pubblici
deve essere improntata a criteri di priorità
e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione
di congrui piani finanziari.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia
e la Regione sono informati ai principi di cooperazione,
equiordinazione, complementarità e sussidiarietà
tra le diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge
alla Comunità Montana Bassa Val Susa e Val Cenischia,
a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle
altre forme associative fra Enti locali previste dalla
legge, la gestione e l’organizzazione di servizi.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
ART. 7 - ORGANI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il
Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo
e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune; egli
esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo
secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del
Comune e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti del Consiglio.
ART. 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte,
di regola, con votazione palese; sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone
fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull’apprezzamento delle
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte
di deliberazione avvengono attraverso i responsabili
dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute
del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario
comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti
dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute
quando si trova in stato di incompatibilità;
in tal caso è sostituito in via temporanea dal
componente del Consiglio o della Giunta nominato dal
presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente
e dal Segretario.
ART. 9 - CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia
organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera
comunità, delibera l’indirizzo politico
— amministrativo ed esercita il controllo sulla
sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale
è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od
impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta
dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti,
dagli altri Assessori, secondo l’ordine dato dall’età.
In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta,
la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale
più anziano per età.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione
e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati
dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà
e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto
e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi,
alle modalità ed alle procedure stabiliti nel
presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti
indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco
temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo
consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza
e legalità ai fini di assicurare imparzialità
e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere
nonché le modalità di reperimento e di
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al
principio di solidarietà.
8. L’attività del Consiglio Comunale si
svolge in sessione ordinaria o straordinaria, con le
modalità previste dal Regolamento del Consiglio
comunale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi
previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina
il funzionamento.
10. In sede di approvazione del bilancio di previsione,
vengono annualmente definite le risorse finanziarie
destinate a favorire l’attività del Consiglio
Comunale. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplinerà
la gestione delle predette risorse.
ART. 10 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla
data del suo avvenuto insediamento, sono presentate,
da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante
il mandato politico — amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto
di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle
modalità indicate dal regolamento del Consiglio
comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà
del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della
durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle
esigenze e delle problematiche che dovessero emergere
in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico — amministrativo,
il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento
di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche; detto documento è
sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo
esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 11 - COMMISSIONI
1. Il Consiglio comunale dovrà istituire, con
apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee
e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,
di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è
attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto
e la durata delle commissioni verranno disciplinati
con apposito regolamento.
3. La deliberazione di istituzione dovrà essere
adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
ART. 12 - CONSIGLIERI
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione
dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l’intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione,
2. Le modalità e forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali
sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune nonché dalle aziende,
istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal
regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti,
anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato
ai fini dell’attività amministrativa e
sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un
domicilio nel territorio comunale secondo le modalità
previste nel Regolamento del Consiglio Comunale.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle
adunanze per tre volte consecutive senza giustificato
motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell’avvenuto accertamento delle assenze maturate
da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, a sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio
del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze,
nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non può essere inferiore
giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto
quest’ultimo termine il Consiglio esamina ed infine
delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo
quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
ART. 15 - IL SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini
secondo le modalità stabilite nella legge che
disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo
responsabile dell’Amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al funzionamento
dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario
comunale, al direttore (se nominato), ed ai responsabili
degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi
e gestionali, nonché sull’esecuzione degli
atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle
leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri
di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività
degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione
ed alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni.
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente,
può delegare le sue funzioni o parte di esse
ai singoli assessori ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune; in particolare
il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica
ed amministrativa del Comune nonché l’attività
della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.
8 del D.Lgs. n.267/2000;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste
dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito
albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo
ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta
Comunale, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali;
i) rappresenta l’ente in giudizio, o direttamente
o attraverso la nomina di un delegato.
ART. 17 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni
di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli
uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l’acquisizione di atti,
documenti ed informazioni presso le aziende speciali,
le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all’ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario
comunale o del direttore se nominato, le indagini e
le verifiche amministrative sull’intera attività
del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad
assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni
e società appartenenti al Comune, svolgano le
loro attività secondo gli obiettivi indicati
dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta.
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno
delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione
e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la
richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone
la convocazione e la presiede;
d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre
al Consiglio;
ART. 19 - VICESINDACO
1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore
che ha la delega generale per l’esercizio dì
tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori,
deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti
dalla legge, nonché pubblicato all’albo
pretorio.
ART. 20 - MOZIONI DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una
proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta
le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi
delle leggi vigenti.
ART. 21 - DIMISSIONI DEL SINDACO
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al
Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla
loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede
allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina
di un commissario.
ART. 22 - LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è organo di impulso e di controllo
politico-amministrativo, collabora col Sindaco al governo
del Comune ed impronta la propria attività ai
principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell’ente
nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare,
la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico
— amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza
dei risultati dell’attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale
sulla sua attività.
ART. 23 - COMPOSIZIONE
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro
assessori, di cui uno è investito della carica
di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri;
possono, tuttavia, essere nominati anche Assessori esterni
al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di
eleggibilità ed in possesso di particolare competenza
ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute
del Consiglio comunale senza diritto di voto.
ART. 24 - NOMINA
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta
sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire
entro 15 giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni
da assessore sono presentate, per iscritto al Sindaco,
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto
e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco
la relativa sostituzione.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione
e lo stato giuridico degli assessori nonché gli
istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta
rimane in carica fino al giorno della proclamazione
degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
comunale.
ART. 25 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco,
che coordina e controlla l’attività degli
assessori nonché stabilisce l’ordine del
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta
Comunale non sono pubbliche.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
della Giunta sono stabilite in modo informale dalla
stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà
più uno dei suoi componenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 26 - COMPETENZE
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del
Comune e compie tutti gli atti di governo, che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto,
del Sindaco.
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali,
dà attuazione agli indirizzi generali espressi
dal Consiglio e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO
I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei
cittadini all’attività del Comune, per
assicurare la corretta gestione, l’imparzialità
e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative,
cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando
l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate
di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento
nella formazione degli atti.
4. Il Comune può attivare forme di consultazione,
per acquisire il parere delle categorie produttive e
delle rappresentanze sindacali.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART. 28 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE
ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE
1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove
l’attività di interesse pubblico delle
Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul
proprio territorio. In particolare sono valorizzate:
a) le parrocchie e le altre comunità religiose
locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali
e di elementi di promozione umana, sia quali custodi
degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
b) l’associazione turistica Pro-Loco, regolarmente
riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale,
quale strumento di base per la tutela dei valori naturali,
artistici, culturali e di promozione dell’attività
turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere
che l’associazione Pro-Loco sia rappresentata
negli organismi consultivi comunali e che alla stessa
siano affidati servizi comunali attinenti il settore;
c) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali
ed educativi a carattere volontario, di natura laica
o religiosa, cui può venire affidata la gestione
di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
d) le associazioni sportive, ricreative e culturali,
cui può di preferenza essere affidata la gestione
di impianti e servizi o la realizzazione di progetti
ed iniziative dì interesse comunale;
e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte
alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo
e zootecnico;
f) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano
spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione
civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione
delle corveés agro-silvo-pastorali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di
detti soggetti alla vita amministrativa dell’Ente
attraverso apporti consultivi agli organi comunali,
l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali,
la possibilità di presentare memorie, documentazioni,
osservazioni utili alla formazione dei programmi di
intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L’Amministrazione comunale interviene con la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle
iniziative promosse dagli organismi di cui al comma
1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento
verranno disciplinate le concessioni di locali comunali.
A tali organismi è data possibilità di
utilizzare le strutture ed i servizi del Comune a titolo
di contributo promozionale non finanziario anche in
relazione a specifiche attività.
4. E’ altresì favorita la formazione di
organismi a base associativa dell’utenza che si
propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici
a domanda individuale. A questi organismi può
essere affidata, in base a norme di regolamento, la
gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al
Consiglio Comunale circa i risultati della gestione.
CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART. 29 - CONSULTAZIONI
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che
l’Amministrazione ritenga essere di interesse
comune ed al fine di consentire la migliore impostazione
e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme
diverse di consultazione della Popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione
comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto
diretto tramite assemblea, dell’interlocuzione
attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori
delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento
dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute
dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che
dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli
od associati, formano oggetto di attenzione da parte
dell’Amministrazione, la quale dà comunque
riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando
gli uffici preposti.
4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza
con operazioni elettorali provinciali e comunali.
ART. 30 - PETIZIONI
1. Chiunque, in forma personale od associata, anche
se non residente nel territorio comunale, può
rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse
comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza
formalità di sorta, in calce al testo comprendente
le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale,
entro quindici giorni, l’assegna al soggetto competente
e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Il contenuto della decisione del soggetto competente,
unitamente al testo della petizione, sono pubblicati
mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale
da permetterne la conoscenza.
ART. 31 - ISTANZE E PROPOSTE
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze
e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente
a problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni
dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderanno
atto del ricevimento dell’istanza o proposta,
assumendo eventuali determinazioni consequenziali.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal
20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
Comune, con firme autenticate con la procedura prevista
per la sottoscrizione dei referendum popolari. -,
4. Il contenuto della decisione dell’organo competente,
unitamente al testo della petizione, sono pubblicizzati
mediante affissione negli appositi spazi e, comunque,
in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i
firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
ART. 32 - REFERENDUM
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad
un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può
chiedere che vengano indetti referendum in tutte le
materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia
di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un
referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici
attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere
di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine
all’oggetto di atti amministrativi già
approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione
di quelli relativi alle materie di cui al precedente
comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel
quale vengono stabilite le procedure di svolgimento
dei referendum.
6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate
nelle forme di legge.
7. Il referendum non è valido se non ha partecipato
alle consultazioni almeno la metà più
uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate
dai cittadini nella consultazione referendaria deve
essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum
sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non
possono assumere decisioni contrastanti con essa.
10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza
con operazioni elettorali provinciali e comunali.
ART. 33 - ACCESSO AGLI ATTI
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita
la libertà di accesso agli atti del Comune e
dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali,
ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi
secondo le modalità definite dal regolamento
ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle
leggi dello Stato.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che
disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti
a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati
dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui
è applicabile l’istituto dell’accesso
differito e detta le norme di organizzazione per il
rilascio di copie.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio
le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso
di soccombenza, le spese processuali sono a carico dell’elettore,
salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.
5. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo
facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio
comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto
ed i regolamenti prescrivono.
6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli
atti possano leggersi per intero e facilmente.
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 34 - PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
1. Il Comune informa la propria azione amministrativa
a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento,
di trasparenza e di imparzialità.
2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi
è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità
e sull’economicità di gestione, secondo
i criteri di professionalità e di responsabilità,
con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo
spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione
amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario
comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli
uffici e dei servizi.
ART. 35 -ORGANIZZAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
1. L’amministrazione del Comune si attua mediante
un’attività per obiettivi e deve essere
informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti — obiettivo
e per programmi;
b) individuazione di responsabilità strettamente
collegata all’ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;
c) superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e massima flessibilità
delle strutture e del personale.
2. Nell’organizzazione della propria attività
il Comune può avvalersi di strumenti operativi
ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali
ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto
magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione
cartacea.
3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi
con mezzi telematici di comunicazione.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei
cittadini, attua le forme di partecipazione previste
dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione
con altri enti locali.
ART. 36 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi
o l’esercizio di attività rivolte a perseguire
fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e
civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono
stabiliti dalla legge.
ART. 37 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione
e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un’istituzione od un’azienda. L’organizzazione
e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati
da apposito regolamento;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociali;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio
da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici
e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,
unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società
per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite
o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi
che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso
e partecipare, anche indirettamente, ad attività
economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi
dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente
statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti
del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende
speciali, delle istituzioni e delle società di
capitali a maggioranza pubblica.
ART. 38 - AZIENDE SPECIALI
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione
di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva
lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività
a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza
e di economicità ed hanno l’obbligo del
pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi
i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono
essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità
e la migliore qualità dei servizi.
ART. 39 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina
la struttura, il funzionamento, le attività ed
i controllo.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di
amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio
di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende
speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in
possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere
comunale dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa
per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende
pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso,
salvo il caso previsto dall’art. 4 del R.D.
15/10/1925 n. 2578, in presenza del quale si può
procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio
dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione
e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni
o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono
essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge,
documentata inefficienza o difformità rispetto
agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione
approvati dal Consiglio comunale.
ART. 40 - ISTITUZIONI
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune
privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione,
il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal
Sindaco che può revocarli per gravi violazioni
di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le
finalità dell’amministrazione delle istituzioni,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva
i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto
consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro
operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione
dell’istituzione deliberando nell’ambito
delle finalità e degli indirizzi approvati dal
Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative
e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di
partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione
od al controllo dell’istituzione.
ART. 41 - SOCIETA’ PER AZIONI O A RESPONSABILITA’
LIMITATA
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione
del Comune a società per azioni od a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza,
la partecipazione del Comune, unitamente a quella di
altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente
maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto
di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio
comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività
dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti
di specifica competenza tecnica e professionale e, nel
concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi
dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati
nei consigli di amministrazione delle società
per azioni od a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea
dei soci in rappresentanza del Comune.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente
l’andamento della società per azioni od
a responsabilità limitata ed a controllare che
l’interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell’ambito dell’attività
esercitata dalla società medesima.
ART. 42 - CONVENZIONI
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta,
delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni
statali, altri enti pubblici o con privati, al fine
di assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 43 - CONSORZI
1. Il Comune può partecipare alla costituzione
di consorzi con altri enti locali per la gestione associata
di uno o più servizi, secondo le norme previste
per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del
precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a
carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli
atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all’albo
pretorio.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell’assemblea
del consorzio, con responsabilità pari alla quota
di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto del consorzio.
ART. 44 - ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione
di opere, interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata o coordinata del Comune e di altri soggetti
pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente
del Comune sull’opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di
un accordo di programma per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente nel consenso
unanime del presidente della Regione, del Presidente
della Provincia, dei Sindaco delle Amministrazioni interessate,
viene definito in un’apposita conferenza la quale
provvede altresì all’approvazione formale
dell’accordo stesso, ai sensi dell’art.34,
comma 4, D.Lgs. n.267/2000.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto
del presidente della Regione e comporti variazioni degli
strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco
allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale
entro 30 giorni, a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI
ART. 45 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante
il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere
improntata ai seguenti principi:
a) un’organizzazione del lavoro per progetti,
obiettivi e programmi;
b) l’analisi e l’individuazione delle produttività
e dei carichi funzionali di lavoro nonché del
grado di efficacia dell’attività svolta
da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità strettamente
collegata all’ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro ed il conseguimento della
massima flessibilità delle strutture e del personale
nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
ART. 46 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione
organica del personale e, in conformità alle
norme del presente statuto, l’organizzazione degli
uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra
funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione
amministrativa attribuita al direttore generale, se
nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi,
tenuto anche presente il principio del buon andamento
e della semplificazione dell’azione amministrativa.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria
dotazione organica nonché all’organizzazione
e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti
derivanti dalla propria capacità di bilancio
e dalle esigenze d’esercizio delle funzioni dei
servizi e dei compiti attribuiti.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di
autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità
della struttura, anche utilizzando le innovative forme
di flessibilità del rapporto di lavoro.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente
la propria azione amministrativa ed i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni nonché
l’economicità.
ART. 47 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione,
stabilisce le norme generali per l’organizzazione
ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare,
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici
e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e
gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo
cui agli organi di governo è attribuita la funzione
politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà
di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità
dell’azione amministrativa in ciascun settore
e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai
funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi
e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo
principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del Comune si articola in
unità operative che sono aggregate, secondo criteri
di omogeneità, in strutture progressivamente
più ampie, come disposto dall’apposito
regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali
o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi
nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la
libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando
con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi
decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali
in vigore.
5. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro,
le modalità di nomina e le funzioni del direttore
generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi,
gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi
di consulenza e le collaborazioni esterne.
ART. 48- CONTROLLI INTERNI
1. L’amministrazione comunale sviluppa, con adeguati
strumenti e metodi, un sistema di controlli interni,
finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale,
il riscontro della regolarità amministrativa
e contabile dell’azione amministrativa, la completa
valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché
l’analisi valutativa dello stato di attuazione
dei piani e dei programmi dell’ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali
delle differenti tipologie di controllo e valutazione
è definita in relazione ai processi di sviluppo
dell’azione amministrativa, con specifiche disposizioni
regolamentari.
3. L’organizzazione del sistema di controlli interni
dell’amministrazione è demandata ad appositi
atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque
da strutture che rispondono direttamente agli organi
di indirizzo politico.
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 49 - SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco,
da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito
albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione
di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile
dell’ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive
impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti
e le funzioni che gli sono assegnati dal Sindaco.
TITOLO VI
PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I
PATRIMONIO E CONTABILITA’
ART. 50 - LA GESTIONE ECONOMICA
1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi
sulla finanza locale, il comune ha propria autonomia
finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e
trasferite.
2. Il comune ha, altresì, autonoma potestà
impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti
costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione
tributaria vigente.
3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo
della comunità sono finanziati dalle entrate
fiscali, con le quali viene altresì ad essere
integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione
degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe
ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Quando lo Stato o la Regione prevedono con legge
ipotesi di gratuità nei servizi di competenza
del Comune ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori
al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire
al Comune risorse finanziarie compensative.
ART. 51 - DEMANIO E PATRIMONIO
1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art.
12, comma 2, della legge 15 maggio1997, n..127, disciplinerà
le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì,
le modalità di rilevazione dei beni comunali,
la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
ART. 52 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
1. L’ordinamento finanziario e contabile del
Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità
comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art.
152 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.
ART. 53 - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
1. La revisione economico — finanziaria del Comune
è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo
52, disciplinerà, altresì, che l’organo
di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi
necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 54 - REVISIONE DELLO STATUTO
1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o
parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio
con la stessa procedura stabilita dalla legge per l’approvazione.
2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve
essere accompagnata dalla proposta di deliberazione
di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L’effetto abrogativo dello statuto decorre
dall’entrata in vigore del nuovo.
ART. 55 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano
principi nell’ambito dell’autonomia normativa
degli Enti locali abroga le norme statutarie con essi
incompatibili.
2. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono
essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi di
riforma e di principio e nello Statuto stesso, entro
i 120 giorni successivi all’entrata in vigore
delle nuove disposizioni.
ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte
dell’organo regionale, il presente Statuto entra
in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio del Comune.
2. Il presente statuto, conservato nell’archivio
storico del Comune, è inviato al Ministero dell’Interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. |